
Il 17 aprile 2025 è stato sancito un nuovo Accordo tra Stato e Regioni che entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale e che ridefinisce in modo sostanziale la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso l’unificazione e l’aggiornamento delle normative esistenti, con l’obiettivo di garantire una formazione più efficace e coerente per tutte le figure coinvolte nel sistema di prevenzione aziendale.
Obiettivi dell’accordo
L’Accordo mira a:
- Unificare e aggiornare le precedenti disposizioni in materia di formazione sulla sicurezza sul lavoro.
- Definire la durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione dei percorsi formativi obbligatori.
- Introdurre un sistema di formazione continua per garantire l’aggiornamento costante delle competenze.
Ambito di applicazione
L’Accordo si applica a diverse figure professionali, tra cui:
- Lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.
- Responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP).
- Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
- Operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione.
Principali novità
1. Formazione dei preposti
- Durata: La formazione iniziale passa da 8 a 12 ore.
- Modalità: Non è più consentita la formazione in e-learning; è obbligatoria la presenza fisica.
- Aggiornamento: Ogni 2 anni, con una durata minima di 6 ore.
2. Formazione dei datori di lavoro: novità
- Durata: Corso base di 16 ore.
- Modulo Aggiuntivo: 6 ore specifiche per le attività nei cantieri.
- Aggiornamento: Ogni 5 anni, con una durata minima di 6 ore.
3. Formazione dei dirigenti
- Durata: 12 ore, con un modulo aggiuntivo di 6 ore per dirigenti operanti nei cantieri.
- Aggiornamento: Ogni 5 anni, con una durata minima di 6 ore.
4. Formazione dei lavoratori
- Aggiornamento: Ogni 5 anni, con una durata minima di 6 ore.
Modalità di erogazione dei corsi di formazione
I corsi possono essere erogati in presenza, in videoconferenza sincrona ed in e-learning.
La modalità E-learning non è consentita per la formazione e aggiornamento dei Preposti e per la formazione dei Datori di lavoro/RSPP.
Verifica dell’apprendimento e dell’efficacia
L’Accordo introduce l’obbligo di:
- Verifica dell’apprendimento: Attraverso test, colloqui individuali o prove pratiche.
- Verifica dell’efficacia: Analisi infortunistica, questionari al personale e checklist di valutazione.
Riconoscimento della formazione pregressa
I corsi già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo, i cui contenuti siano conformi, sono riconosciuti. L’aggiornamento decorre dalla data di fine corso riportata sull’attestato.
Disposizioni transitorie
In fase di prima applicazione e comunque non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni abrogati.
Sanzioni per inadempienza
La mancata osservanza degli obblighi formativi può comportare sanzioni penali per il datore di lavoro e i dirigenti, con pene che vanno dall’arresto da due a quattro mesi o ammende da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
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